1. Ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione e in conformità a quanto stabilito agli articoli 2061 e 2229 del codice civile, le condizioni e i casi in cui può essere previsto che per l'esercizio di una professione è necessaria l'iscrizione a un apposito albo, previo superamento dell'esame di Stato, sono stabiliti con i decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 41 della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) incidenza della professione su interessi generali meritevoli di specifica tutela;
b) esigenza di tutela dell'affidamento della clientela e della collettività;
c) rilevanza sociale dei costi derivanti dall'esercizio non corretto della professione;
d) esercizio di funzioni di pubblico interesse;
e) garanzia della concorrenza.
2. Gli ordinamenti di categoria determinano:
a) le competenze professionali sulla base del titolo di studi universitario e dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, identificando le prestazioni riservate ai sensi della legislazione vigente, in conformità ai princìpi della presente legge;
b) il titolo professionale;
c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;
d) il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato;
e) il regime delle incompatibilità;
f) ulteriori requisiti per l'esercizio professionale nel rispetto dell'interesse generale.
3. Sono previste la tassatività e la specialità delle attività riservate, ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, e l'unificazione degli Ordini professionali relativi a professioni omogenee.