Art. 15.
(Condizioni e presupposti).

      1. Ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione e in conformità a quanto stabilito agli articoli 2061 e 2229 del codice civile, le condizioni e i casi in cui può essere previsto che per l'esercizio di una professione è necessaria l'iscrizione a un apposito albo, previo superamento dell'esame di Stato, sono stabiliti con i decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 41 della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) incidenza della professione su interessi generali meritevoli di specifica tutela;

          b) esigenza di tutela dell'affidamento della clientela e della collettività;

          c) rilevanza sociale dei costi derivanti dall'esercizio non corretto della professione;

          d) esercizio di funzioni di pubblico interesse;

          e) garanzia della concorrenza.

      2. Gli ordinamenti di categoria determinano:

          a) le competenze professionali sulla base del titolo di studi universitario e dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, identificando le prestazioni riservate ai sensi della legislazione vigente, in conformità ai princìpi della presente legge;

 

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          b) il titolo professionale;

          c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;

          d) il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato;

          e) il regime delle incompatibilità;

          f) ulteriori requisiti per l'esercizio professionale nel rispetto dell'interesse generale.

      3. Sono previste la tassatività e la specialità delle attività riservate, ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, e l'unificazione degli Ordini professionali relativi a professioni omogenee.